Art. 51b LPP dal 2025

Art. 51b (1) Integrità e lealtà dei responsabili
1 Le persone incaricate della gestione o amministrazione di un istituto di previdenza o dell’amministrazione del suo patrimonio devono godere di una buona reputazione e garantire un’attività irreprensibile.
2 Sono soggette al dovere fiduciario della diligenza e tenute a svolgere la loro attività nell’interesse degli assicurati dell’istituto di previdenza. A questo scopo provvedono affinché non sorgano conflitti d’interesse a causa della loro situazione personale e professionale (2) .
(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).(2) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.