LPP Art. 51a - Compiti dell’organo supremo dell’istituto di previdenza

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 51a LPP dal 2025

Art. 51a Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 51a (1) Compiti dell’organo supremo dell’istituto di previdenza

1 L’organo supremo dell’istituto di previdenza ne assume la direzione generale, provvede all’adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l’organizzazione dell’istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.

2 Adempie i compiti intrasmissibili e inalienabili seguenti:

  • a. definisce il sistema di finanziamento;
  • b. definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, nonché i principi per l’impiego dei fondi liberi;
  • c. emana e modifica i regolamenti;
  • d. allestisce e approva il conto annuale;
  • e. fissa il tasso d’interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche;
  • f. definisce l’organizzazione;
  • g. organizza la contabilità;
  • h. definisce la cerchia degli assicurati e garantisce la loro informazione;
  • i. garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro;
  • j. nomina e revoca le persone incaricate della gestione;
  • k. nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l’ufficio di revisione;
  • l. decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale dell’istituto di previdenza e all’eventuale riassicuratore;
  • m. definisce gli obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione del processo d’investimento e di sorveglianza dello stesso;
  • n. verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l’investimento patrimoniale e gli impegni;
  • o. definisce le condizioni per il riscatto di prestazioni;
  • p. negli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico, definisce il rapporto con i datori di lavoro affiliati e le condizioni per l’affiliazione di altri datori di lavoro.
  • 3 L’organo supremo dell’istituto di previdenza può attribuire la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a suoi comitati o a singoli membri. Provvede a un’adeguata informazione dei suoi membri.

    4 Stabilisce un’indennità adeguata per la partecipazione dei suoi membri a sedute e corsi di formazione.

    5 Negli istituti di previdenza che rivestono la forma della società cooperativa i compiti di cui ai capoversi 1–4 possono essere assunti dall’amministrazione, purché non si tratti di poteri intrasmissibili dell’assemblea generale secondo l’articolo 879 CO (2) .

    6 È fatto salvo l’articolo 50 capoverso 2, secondo periodo.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012, con eccezione del cpv. 6 che entra in vigore il 1° gen. 2015 (RU 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7339).
    (2) RS 220

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.