Art. 519 CCS dal 2025
Art. 519 Azione di nullità I. Incapacità di disporre. Difetto di libera volontà. Causa illecita od immorale
1 La disposizione a causa di morte può essere giudizialmente annullata:1. se al momento in cui fu fatta, il disponente non aveva la capacità di disporre;2. se non è l’espressione di una libera volontà;3. se è illecita od immorale in sé stessa o per la condizione da cui dipende.
2 L’azione di nullità può essere proposta da chiunque come erede o legatario abbia interesse a far annullare la disposizione.
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