Art. 517 CCS dal 2025

Art. 517 Degli esecutori testamentari
1 Il testatore può, mediante disposizione testamentaria, incaricare dell’esecuzione della sua ultima volontà una o più persone aventi l’esercizio dei diritti civili.
2 L’incarico dev’esser loro comunicato d’officio ed esse devono pronunciarsi sulla accettazione entro quattordici giorni. Il silenzio vale accettazione.
3 Esse hanno diritto ad un equo compenso per le loro prestazioni.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.