Art. 515 CCS dal 2024

Art. 515 2. Premorienza dell’erede
1 Il contratto è sciolto se l’erede o il legatario non sopravvive al disponente.
2 Se al momento della morte dell’erede il disponente si trova arricchito per effetto del contratto, gli eredi del defunto possono, salva disposizione contraria, pretendere la restituzione dell’arricchimento.
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