Art. 510 CCS dal 2022

Art. 510 2. Distruzione dell’atto
1 Il testatore può revocare la sua disposizione distruggendone in un qualsiasi modo il documento.
2 Ove l’atto sia stato distrutto per caso fortuito o per colpa di un terzo e non sia possibile ricostituirne esattamente ed integralmente il tenore, la disposizione perde pure ogni effetto, riservata l’azione di danni.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.