Art. 51 CPC dal 2025

Art. 51 Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione
1 Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo richiede entro dieci giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione.
2 Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione.
3 Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento e non è più disponibile alcun altro mezzo d’impugnazione, si applicano le disposizioni sulla revisione. (1)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.