Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 51

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 51 OETV dal 2025

Art. 51 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 51 Dispositivo di propulsione elettrica

1 Sui motori a propulsione elettrica devono essere riportati in modo indelebile e chiaramente leggibile, anche dopo il montaggio, i seguenti dati:

  • a. il nome o la marca del costruttore del motore;
  • b. la potenza del motore in kW (art. 46 cpv. 2). (1)
  • 2 Un interruttore deve consentire l’interruzione della corrente d’esercizio; deve inoltre potere essere impedito che il veicolo sia messo in movimento da terzi. Nel caso di sovraccarico del dispositivo di propulsione elettrico un fusibile principale deve interrompere il circuito elettrico.

    3 In caso di frenatura completa, la corrente del dispositivo di propulsione deve essere automaticamente interrotta o coadiuvare alla frenatura automatica. È ammesso un ricupero della corrente. Uno dei freni deve agire per attrito. (2)

    4 Sono salve le disposizioni dell’OPBT.

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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