Art. 51 LDIP dal 2025
Art. 51 Regime dei beni fra i coniugi I. Competenza
Per le azioni o i provvedimenti concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono competenti:a. (1) per la liquidazione del regime dei beni in caso di morte di un coniuge, i tribunali o le autorità svizzeri competenti a liquidare la successione (art. 86–89), salvo nei casi di cui all’articolo 88b;b. (2) per la liquidazione del regime dei beni in caso di scioglimento giudiziale del matrimonio o di separazione, i tribunali svizzeri competenti in merito (art. 59, 60, 60a, 63, 64);c. negli altri casi, i tribunali o le autorità svizzeri competenti per le azioni o per i provvedimenti concernenti gli effetti del matrimonio (art. 46 e 47).
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2024 330]; [FF 2020 2987]).
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 ([RU 2021 747]; [FF 2019 7151]; [2020 1135]).
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