Art. 51 LCit dal 2023

Art. 51 Acquisizione della cittadinanza svizzera secondo il diritto transitorio
1 Il figlio straniero nato dal matrimonio di una cittadina svizzera con un cittadino straniero e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.
2 Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se adempie le condizioni di cui all’articolo 1 capoverso 2 e ha stretti vincoli con la Svizzera.
3 Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 e i cui genitori si uniscono in matrimonio acquisisce la cittadinanza svizzera dalla nascita se adempie le condizioni di cui all’articolo 1 capoverso 2.
4 Il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale che il genitore svizzero ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.
5 Le condizioni di cui all’articolo 20 si applicano per analogia.
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