CPM Art. 50f -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 50f CPM dal 2025

Art. 50f Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 50f Pubblicazione della sentenza (1)

1 Se l’interesse pubblico o l’interesse della persona lesa o dell’avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.

2 Se l’interesse pubblico o l’interesse della persona assolta o scagionata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante.

3 La pubblicazione nell’interesse della persona lesa, dell’avente diritto di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro richiesta.

4 Il giudice fissa le modalità e l’estensione della pubblicazione.

(1) Originario art. 50b.

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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