CPM Art. 50c -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 50c CPM dal 2025

Art. 50c Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 50c Disposizioni comuni. Esecuzione dellinterdizione o del divieto (1)

1 Linterdizione o il divieto ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.

2 La durata dellesecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59–61 e 64 del Codice penale svizzero (2) ) non è computata nella durata dellinterdizione o del divieto.

3 Se lautore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la durata dellinterdizione o del divieto si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva, ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.

4 Se lautore ha superato con successo il periodo di prova, lautorità competente decide se linterdizione di cui allarticolo 50 capoverso 1 o il divieto di cui allarticolo 50b debbano essere attenuati quanto a durata e contenuto oppure soppressi.

5 Lautore può chiedere allautorità competente di ridurre la durata o attenuare il contenuto di uninterdizione o di un divieto oppure di sopprimerli:

  • a. dopo almeno due anni di esecuzione, nel caso di uninterdizione di cui allarticolo 50 capoverso 1 o di un divieto di cui allarticolo 50b;
  • b. trascorsa la metà della durata dellinterdizione, ma dopo almeno tre anni di esecuzione, nel caso di uninterdizione di durata determinata di cui allarticolo 50 capoverso 2;
  • c. (3)
  • d. (4) dopo almeno dieci anni di esecuzione, nel caso di un’interdizione a vita di cui all’articolo 50 capoverso 2bis.
  • 6 Nei casi di cui al capoverso 4 o 5, lautorità competente sopprime linterdizione o il divieto se non vi è da temere che lautore commetta altri crimini o delitti nellesercizio dellattività in questione o nel caso in cui abbia contatti con determinate persone o con i membri di un gruppo determinato e se lautore ha, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito il danno da lui causato.

    6bis Le interdizioni pronunciate secondo l’articolo 50 capoverso 3 o 4 non possono essere soppresse. (5)

    7 Se il condannato disattende uninterdizione di esercitare unattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate oppure si sottrae allassistenza riabilitativa connessa o se tale assistenza si rivela inattuabile o non più necessaria, lautorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità di esecuzione. Il giudice o lautorità di esecuzione può porre fine allassistenza riabilitativa o disporne una nuova.

    7bis L’autorità di esecuzione può ordinare l’assistenza riabilitativa per l’intera durata dell’interdizione di esercitare un’attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. (5)

    8 Se il condannato si sottrae allassistenza riabilitativa durante un periodo di prova, è applicabile larticolo 95 capoversi 4 e 5 del Codice penale svizzero.

    9 Se, durante il periodo di prova, il condannato disattende un’interdizione di esercitare un’attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, sono applicabili l’articolo 294 del Codice penale svizzero e le disposizioni del Codice penale svizzero sulla revoca della sospensione condizionale della pena, nonché sul ripristino dell’esecuzione della pena o della misura. (7)

    (1) Introdotto dal n. I 2 della LF del 13 dic. 2013 interdizione di esercitare unattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
    (2) RS 311.0
    (3) Abrogata dal n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
    (4) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
    (5) (6)
    (6) Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803; FF 2016 5509).
    (7) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).

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