Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 50a

Zusammenfassung der Rechtsnorm ONC:



Art. 50a ONC dal 2025

Art. 50a Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) drucken

Art. 50a (1) Uso come mezzo di circolazione

1 Agli utenti di mezzi simili a veicoli si applicano le norme di circolazione vigenti per i pedoni.

2 Devono sempre adeguare la velocità e il loro modo di circolare alle circostanze nonché alle peculiarità del mezzo. In particolare devono avere riguardo per i pedoni e dare loro la precedenza. Nell’attraversare la carreggiata possono circolare soltanto a passo d’uomo.

3 Sulla carreggiata, gli utenti di mezzi simili a veicoli circolano a destra. Sulle ciclopiste mantengono la direzione di circolazione prescritta per i ciclisti.

4 Di notte o se le condizioni di visibilità lo esigono, sulla carreggiata e sulle ciclopiste i mezzi simili a veicoli o i loro utenti devono essere provvisti davanti di una luce bianca luminosa e dietro di una luce rossa luminosa ben visibili.

(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Art. 50a Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (VRV) - Anwendung bei den Gerichten

Anwendung im Kantonsgericht

Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
ZHUE180055NichtanhandnahmeBeschwerdegegner; Strasse; Verkehr; Trottoir; Personen; Schranke; Fahrzeug; Strassen; Staatsanwaltschaft; Parkplatz; Aufmerksamkeit; Verhalten; Beschwerdegegners; Verkehrsteilnehmer; Sorgfalt; Beschwerdeführers; Personenwagen; Fussgänger; Kreuzung; Kollision; Aussage; Sorgfaltspflicht; Zeitpunkt; Recht