Art. 50a LAVS dal 2025
Art. 50a (1) Comunicazione di dati
1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA (2) : (3) a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all’articolo 32 capoverso 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;bbis. (4) agli organi di un’altra assicurazione sociale e ad altri servizi o istituzioni autorizzati a utilizzare il numero AVS (5) , qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero;bter. (4) ai servizi incaricati dell’esercizio della banca dati centrale per documentare lo stato civile o incaricati di gestire il sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero;c. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992 (7) sulla statistica federale; cbis. (8) ai registri cantonali dei tumori e al registro dei tumori pediatrici secondo la legge del 18 marzo 2016 (9) sulla registrazione dei tumori;d. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;dbis. (10) al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015 (11) sulle attività informative;e. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:1. alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti,2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,4. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell’11 aprile 1889 (12) sulla esecuzione e sul fallimento,5. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l’applicazione delle leggi in materia fiscale,6. (13) alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 del Codice civile (14) ,7. (15) …8. (16) alle autorità competenti nel settore della migrazione di cui all’articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 (17) sugli stranieri e la loro integrazione. (18)
2 Le autorità federali, cantonali e comunali interessate possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005 (19) contro il lavoro nero. (20)
3 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati dev’essere garantito. (18)
4 Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: (18) a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.
5 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.
6 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata.
7 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 ([RU 2000 2749]; [FF 2000 205]).
(2) [RS 830.1]
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 ([RU 2007 5259]; [FF 2006 471]).
(4) (6)
(5) Nuova espr. giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 ([RU 2021 758]; [FF 2019 6043]). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
(6) Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 ([RU 2007 5259]; [FF 2006 471]).
(7) [RS 431.01]
(8) Introdotta dall’art. 36 della LF del 18 mar. 2016 sulla registrazione delle malattie tumorali, in vigore dal 1° gen. 2020 ([RU 2018 2005]; [FF 2014 7529]).
(9) [RS 818.33]
(10) Introdotta dall’all. n. 8 della LF del 23 dic. 2011 ([RU 2012 3745]; [FF 2007 4613], [2010 6923]). Nuovo testo giusta l’all. n. II 14 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 ([RU 2017 4095]; [FF 2014 1885]).
(11) [RS 121]
(12) [RS 281.1]
(13) Introdotto dall’all. n. 26 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 ([RU 2011 725]; [FF 2006 6391]).
(14) [RS 210]
(15) Introdotto dall’all. n. 8 della LF del 23 dic. 2011 ([RU 2012 3745]; [FF 2007 4613], [2010 6923]). Abrogato dall’all. n. II 14 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 ([RU 2017 4095]; [FF 2014 1885]).
(16) Introdotta dall’all. n. 4 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 ([RU 2019 1413]; [FF 2018 1381]).
(17) [RS 142.20]
(18) (21)
(19) [RS 822.41]
(20) Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 ([RU 2007 359]; [FF 2002 3243]).
(21) (22)
(22) Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 ([RU 2002 3453]; [FF 2002 715]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.