Art. 507 CCS dal 2025

Art. 507 Documentazione
1 La disposizione orale è immediatamente redatta per iscritto da uno dei testimoni con l’indicazione del luogo, anno, mese e giorno in cui avviene, è firmata da ambedue i testimoni, poscia deposta dagli stessi senza ritardo presso un’autorità giudiziaria, con la dichiarazione che il testatore ha loro manifestato tale sua ultima volontà, trovandosi in istato di capacità a disporre, nelle particolari circostanze da loro indicate.
2 In luogo di ciò i due testimoni possono comunicare la disposizione ad un’autorità giudiziaria con le menzionate dichiarazioni affinché sia messa a protocollo.
3 Se il testamento orale è fatto da un militare in servizio, l’autorità giudiziaria può essere surrogata da un officiale avente almeno il rango di capitano.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.