Art. 505 CCS dal 2024

Art. 505 3. Testamento olografo
1 Il testamento olografo dev’essere scritto e firmato a mano dal testatore stesso, dal principio alla fine, compresa l’indicazione dell’anno, del mese e del giorno in cui fu scritto. (1)
2 I Cantoni devono provvedere a che tali disposizioni possano essere consegnate, aperte o chiuse, in custodia ad un pubblico ufficio.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4882; FF 1994 III 472, V 558).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.