Art. 504 CCS dal 2022

Art. 504 f. Conservazione dei testamenti
I Cantoni devono provvedere affinché i funzionari incaricati della confezione di tali atti li conservino essi medesimi in originale od in copia o li depongano in custodia presso un ufficio pubblico.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.