Art. 50 LStrl dal 2025
Art. 50 Scioglimento della comunità familiare
1 Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, i coniugi e i figli hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora conformemente agli articoli 42, 43 o 44, al rilascio e alla proroga del permesso di soggiorno di breve durata conformemente all’articolo 45 in combinato disposto con l’articolo 32 capoverso 3, oppure alla concessione dell’ammissione provvisoria conformemente all’articolo 85c capoverso 1 se: (1) a. (2) l’unione coniugale è durata almeno tre anni e sono soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a; ob. gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera.
2 Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b il fatto che:a. il coniuge o un figlio è stato vittima di violenza domestica; per stabilirlo, le autorità competenti tengono conto in particolare degli indizi seguenti:1. il riconoscimento, da parte delle autorità competenti a tal fine, quale vittima ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 23 marzo 2007 (3) concernente l’aiuto alle vittime di reati,2. la conferma, da parte di un servizio specializzato contro la violenza domestica, di norma finanziato da fondi pubblici, della necessità di assistenza o protezione,3. misure di polizia o giudiziarie adottate a protezione della vittima,4. rapporti medici o altre perizie,5. rapporti di polizia e denunce penali, o6. condanne penali;b. il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi; oc. la reintegrazione sociale nel Paese d’origine risulta fortemente compromessa. (1)
3 Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall’articolo 34.
4 I capoversi 1–3 si applicano per analogia in caso di concubinato, qualora a uno dei concubini sia stato rilasciato un permesso di dimora in ragione di un caso personale particolarmente grave ai sensi dell’articolo 30 capoverso 1 lettera b affinché possa rimanere presso l’altro. (5)
(1) (4)
(2) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 ([RU 2017 6521], [2018 3171]; [FF 2013 2045], [2016 2471]).
(3) [RS 312.5]
(4) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Disciplina dei casi di rigore in caso di violenza domestica), in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2024 713];[FF 2023 2418], [2851]).
(5) Introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Disciplina dei casi di rigore in caso di violenza domestica), in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2024 713]; [2023 2418], [2851]).
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