Art. 5 CPC dal 2025
Art. 5 Istanza cantonale unica
1 Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:a. controversie in materia di proprietà intellettuale, comprese quelle relative alla nullità, alla titolarità, all’utilizzazione su licenza, al trasferimento e alla violazione di tali diritti;b. controversie in materia cartellistica;c. controversie vertenti sull’uso di una ditta commerciale;d. controversie secondo la legge federale del 19 dicembre 1986 (1) contro la concorrenza sleale, in quanto il valore litigioso ecceda 30 000 franchi o in quanto la Confederazione eserciti il suo diritto d’azione;e. (2) controversie secondo la legge federale del 13 giugno 2008 (3) sulla responsabilità civile in materia nucleare;f. (4) azioni giudiziali contro la Confederazione, in quanto il valore litigioso ecceda 30 000 franchi;g. (5) controversie riguardo all’istituzione e all’esecuzione di una verifica speciale secondo gli articoli 697c–697hbis del Codice delle obbligazioni (CO) (6) ;h. (7) controversie secondo la legge del 23 giugno 2006 (8) sugli investimenti collettivi, la legge del 19 giugno 2015 (9) sull’infrastruttura finanziaria e la legge del 15 giugno 2018 (10) sugli istituti finanziari;i. (11) controversie secondo la legge del 21 giugno 2013 (12) sulla protezione degli stemmi, la legge federale del 25 marzo 1954 (13) concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa e la legge federale del 15 dicembre 1961 (14) concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre organizzazioni intergovernative.
2 Questo tribunale è parimenti competente per l’emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.
(1) [RS 241]
(2) Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1, in vigore dal 1° gen. 2022 ([RU 2010 1739]; [FF 2006 6593]; [RU 2022 43]; FF 2007 5397).
(3) [RS 732.44]
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2023 491]; [FF 2020 2407]).
(5) Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
(6) [RS 220]
(7) Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 ([RU 2018 5247], [2019 4631]; [FF 2015 7293]).
(8) [RS 951.31]
(9) [RS 958.1]
(10) [RS 954.1]
(11) Introdotta dall’all. 3 n. II 3 della L del 21 giu. 2013 sulla protezione degli stemmi, in vigore dal 1° gen. 2017 ([RU 2015 3679]; [FF 2009 7425]).
(12) [RS 232.21]
(13) [RS 232.22]
(14) [RS 232.23]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.