Art. 5 ONC dal 2025
Art. 5 (1) Velocità massima per certi generi di veicoli (art. 32 cpv. 2 LCStr)
1 La velocità massima è di:a. 80 km/h per:1. gli autoveicoli pesanti, escluse le automobili pesanti,2. gli autotreni,3. gli autoarticolati,4. i veicoli con pneumatici spikes;b. 60 km/h per i trattori industriali;c. 40 km/h per:1. la rimorchiatura, anche se una parte del veicolo rimorchiato grava su un carrello di sostegno o sul veicolo trattore; in casi speciali, l’autorità competente può autorizzare una velocità di rimorchiatura più elevata, segnatamente se un dispositivo rigido di traino assicura lo sterzo del veicolo rimorchiato,2. il traino di un carrello di sostegno non carico; in casi speciali, l’autorità competente può permettere una velocità più elevata, segnatamente per interventi sulle autostrade o sulle semiautostrade;d. 30 km/h per:1. il traino di rimorchi agricoli o forestali (2) non immatricolati,2. il traino di rimorchi agricoli o forestali immatricolati, nella misura in cui nella licenza di circolazione non sia ammessa una velocità superiore,3. veicoli con ruote metalliche o con gomme piene. (3)
2 Sulle autostrade e semiautostrade la velocità massima è limitata a 100 km/h per:a. (4) autobus, esclusi gli autobus snodati nonché gli autobus del servizio di linea in concessione con posti in piedi autorizzati;b. autoveicoli pesanti adibiti ad abitazione;c. (5) autoveicoli leggeri con rimorchio, se il peso totale del rimorchio non supera 3,5 t. (3)
2bis ... (7)
3 Le predette velocità massime non devono essere superate neppure dove è segnalato un limite di velocità più alto.
4 Commette un’infrazione alle norme della circolazione il conducente che supera la velocità massima prescritta per la categoria cui appartiene il suo veicolo; ciò non vale per i conducenti di ciclomotori. (8)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 ([RU 1976 2810]).
(2) Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 ([RU 2019 243]).Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
(3) (6)
(4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 ([RU 2009 5701]).
(5) Introdotta dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 2139]).
(6) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 ([RU 2000 2883]).
(7) Introdotto l’all. 1 cifra II n. 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali ([RU 1995 4425]). Abrogato dalla cifra I dell’O del 15 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 ([RU 2000 2883]).
(8) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 ([RU 2012 1821]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.