Art. 5 CPM dal 2024
Art. 5 Estensione in tempo di guerra
1 In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre alle persone contemplate negli articoli 3 e 4:1. (1) le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:a. tradimento nei casi previsti dagli articoli 88, 90 e 91,b. spionaggio contro uno Stato estero (art. 93),c. incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto il colpevole commettendo detti reati distrugga cose che servono all’esercito (art. 160 cpv. 2, 160a, 161 n. 1 cpv. 3 e n. 2, 162 cpv. 3, 165 n. 1 cpv. 3 e n. 2),d. genocidio o crimini contro l’umanit (capo sesto della parte seconda), crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139);2. i prigionieri di guerra, per i reati previsti nel presente Codice, compresi quelli che avessero commessi nella Svizzera o all’estero, durante la guerra e prima della loro cattura, contro lo Stato svizzero, l’esercito svizzero o persone appartenenti ad esso;3. i parlamentari nemici e coloro che li accompagnano, se abusano della loro posizione per commettere un reato;4. i civili internati su territori in guerra o occupati;5. (2) militari stranieri che si rendono colpevoli di genocidio, crimini contro l’umanit (capo sesto della parte seconda) o crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139).
2 Alle disposizioni di cui al capoverso 1 numeri 1 lettera d e 5 si applicano le disposizioni sulla punibilit dei superiori (art. 114a). (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 4963]; [FF 2008 3293]).
(2) Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 4963]; [FF 2008 3293]).
(3) Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 4963]; [FF 2008 3293]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.