LAgr Art. 5 - Reddito

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 5 LAgr dal 2023

Art. 5 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 5 Reddito

1 I provvedimenti della presente legge hanno lo scopo di permettere alle aziende con una gestione ecologicamente sostenibile e redditizia di conseguire in media su vari anni redditi comparabili a quelli della rimanente popolazione attiva della stessa regione.

2 Se i redditi calano notevolmente sotto il livello di cui al capoverso precedente, il Consiglio federale prende provvedimenti di durata limitata per migliorarne la situazione.

3 Occorre tenere conto degli altri settori dell’economia, della situazione economica della popolazione che non opera nell’agricoltura e della situazione delle finanze federali.


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