Art. 5 ORC dal 2025
Art. 5 (1) Alta vigilanza della Confederazione
1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l’alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio.
2 L’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell’Ufficio federale di giustizia è autorizzato in particolare a eseguire autonomamente le seguenti pratiche:a. emanare direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all’indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio, nonché sulle banche dati centrali; b. verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero;c. svolgere le ispezioni;d. interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali.
3 Le autorità del registro di commercio comunicano le loro decisioni all’UFRC. Sono eccettuate le decisioni concernenti unicamente gli emolumenti.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 971]).
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