Art. 5 LPP dal 2025

Art. 5 Disposizioni comuni
1 La presente legge s’applica soltanto alle persone assicurate presso l’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS). (1)
2 Essa s’applica agli istituti di previdenza registrati ai sensi dell’articolo 48. Gli articoli 56 capoverso 1 lettere c, d e i e 59 capoverso 2, come pure le disposizioni relative alla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 2 e 2bis, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 67, 71 e 72a–72g) si applicano anche agli istituti di previdenza non registrati soggetti alla legge del 17 dicembre 1993 (2) sul libero passaggio (LFLP). (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).(2) RS 831.42
(3) Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
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