OLL1 Art. 5 - Aziende agricole

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 5 OLL1 dal 2023

Art. 5 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 5 Sezione 3: Eccezioni al campo di applicazione aziendale Aziende agricole

(art. 2 cpv. 1 lett. d LL)

1 Sono aziende agricole le aziende che esercitano la campicoltura, la praticoltura, la frutticoltura, la viticoltura, l’orticoltura, la bacchicoltura, la tenuta di bestiame d’allevamento e da reddito nonché le foreste private appartenenti a un’azienda agricola.

2 Sono centri locali di raccolta del latte le aziende che raccolgono il latte di consumo direttamente dalle aziende agricole di una zona di approvvigionamento limitata e che lo lavorano, in tutto o in parte, in locali annessi o lo consegnano ad altre aziende per la lavorazione o la vendita.

3 Sono considerati servizi accessori i servizi che trasformano o utilizzano, per uso proprio o per il mercato locale, i prodotti dell’azienda principale.


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