OLL1 Art. 4a - Istituti ospedalieri e cliniche pubblici

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 4a OLL1 dal 2023

Art. 4a Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 4a (1) Istituti ospedalieri e cliniche pubblici

1 La legge è applicabile agli istituti ospedalieri e alle cliniche pubblici nell’ambito dei rapporti di lavoro che li legano ai medici assistenti.

2 Per istituti ospedalieri e cliniche pubblici si intendono gli istituti ospedalieri e le cliniche dei Cantoni e dei Comuni che fanno parte di un’amministrazione pubblica o sono organizzati come istituti di diritto pubblico senza personalit giuridica o come enti di diritto pubblico.

3 Sono considerati medici assistenti i medici che, dopo l’esame federale in medicina umana, dentaria o veterinaria, seguono un perfezionamento al fine di:

  • a. ottenere un titolo di medico specialista; oppure
  • b. ottenere l’autorizzazione per l’apertura di un proprio studio.
  • (1) Introdotto dal n. I dell’O del 7 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2411).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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