Art. 4a OLL1 dal 2023

Art. 4a (1) Istituti ospedalieri e cliniche pubblici
1 La legge è applicabile agli istituti ospedalieri e alle cliniche pubblici nell’ambito dei rapporti di lavoro che li legano ai medici assistenti.
2 Per istituti ospedalieri e cliniche pubblici si intendono gli istituti ospedalieri e le cliniche dei Cantoni e dei Comuni che fanno parte di un’amministrazione pubblica o sono organizzati come istituti di diritto pubblico senza personalit giuridica o come enti di diritto pubblico.
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