Art. 49b LAVS dal 2025

Art. 49b (1) Sistemi d’informazione per l’esecuzione di convenzioni internazionali (2)
Il Consiglio federale può prescrivere agli organi esecutivi l’utilizzo di sistemi d’informazione sviluppati, previa consultazione degli organi interessati, per l’adempimento dei compiti previsti dall’allegato II dell’Accordo del 21 giugno 1999 (3) tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e da altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.
(1) Originario art. 49a. Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2749; FF 2000 205). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 5 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
(3) RS 0.142.112.681
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.