Art. 49a CPM dal 2025
Art. 49a Espulsione. a. Espulsione obbligatoria (1)
1 Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall’entità della pena inflitta:a. omicidio intenzionale (art. 115), assassinio (art. 116), omicidio passionale (art. 117), incitamento e aiuto al suicidio (art. 119);b. lesioni personali gravi (art. 121), aggressione (art. 128a);c. (2) appropriazione indebita qualificata (art. 130 n. 2), furto qualificato (art. 131 n. 4), rapina (art. 132), danneggiamento con danno considerevole (art. 134 cpv. 3), truffa per mestiere (art. 135 cpv. 4), estorsione qualificata (art. 137a n. 2–4), ricettazione per mestiere (art. 137b n. 2), saccheggio qualificato (art. 139 cpv. 2);d. furto (art. 131) in combinazione con violazione di domicilio (art. 152); e. sequestro di persona e rapimento (art. 151a), sequestro di persona e rapimento qualificati (art. 151b), presa d’ostaggio (art. 151c);f. (3) coazione sessuale (art. 153 cpv. 2 e 3), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), atti sessuali con fanciulli (art. 156 n. 1 e 1bis), abuso della posizione militare (art. 157), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 158);g. (2) incendio intenzionale (art. 160 cpv. 1 e 2), esplosione intenzionale (art. 161 n. 1, primo e terzo comma), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 162 cpv. 1 e 3), uso colposo intenzionale di materie esplosive o gas velenosi (art. 163 cpv. 1), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 164), inondazione, franamento cagionati intenzionalmente (art. 165 n. 1, primo e terzo comma), danneggiamento intenzionale d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 166 n. 1, primo comma), propagazione di malattie dell’essere umano (art. 167), inquinamento intenzionale di acque potabili (art. 169 cpv. 1), perturbamento della circolazione pubblica (art. 169a n. 1), atti preparatori punibili (art. 171b);h. genocidio (art. 108), crimini contro l’umanità (art. 109), gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (5) (art. 111), altri crimini di guerra (art. 112–112d).
2 Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l’espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.
3 Il giudice può inoltre rinunciare a pronunciare l’espulsione se il fatto è stato commesso per legittima difesa discolpante (art. 16a cpv. 1) o in stato di necessità discolpante (art. 17a cpv. 1).
(1) Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 ([RU 2016 2329]; [FF 2013 5163]).
(2) (4)
(3) Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 ([RU 2024 27]; [FF 2018 2345]; [2022 687], [1011]).
(4) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 ([RU 2023 259]; [FF 2018 2345]).
(5) [RS 0.518.12], [0.518.23], [0.518.42], [0.518.51]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.