Art. 49a LCart dal 2023

Art. 49a Sanzioni amministrative Originario avanti art. 50.
1 All’impresa che partecipa a un accordo illecito secondo l’articolo 5 capoversi 3 e 4 o domina il mercato e attua una pratica illecita secondo l’articolo 7 è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d’affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi. (2) L’articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. L’importo è calcolato in funzione della durata e della gravit delle pratiche illecite. Nella determinazione dell’importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l’impresa ha conseguito con le pratiche illecite.
2 Se l’impresa collabora a rilevare e a eliminare la limitazione della concorrenza, si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione.
3
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 576; FF 2019 4059).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.