OR Art. 499 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 499 OR dal 2024
Art. 499 Rapporti tra il fideiussore e il creditore a. Estensione della responsabilit
1 In tutti i casi, il fideiussore risponde solo fino a concorrenza dell’importo massimo indicato nell’atto di fideiussione.
2 Entro questo limite il fideiussore è responsabile, salvo convenzione contraria:1. per l’ammontare del debito principale come pure per le conseguenze legali della colpa o della mora del debitore principale ma non per il danno derivante dal mancato contratto né per una pena convenzionale, a meno che ciò sia stato esplicitamente stipulato;2. per le spese degli atti d’esecuzione e di procedura in confronto del debitore principale, in quanto il fideiussore sia stato in tempo debito posto in grado di evitarle mediante soddisfacimento del creditore, come pure, se è il caso, per le spese cagionate dalla consegna di pegni e dal trasferimento di diritti di pegno;3. per gli interessi convenzionali fino a concorrenza degli interessi annuali in corso e di quelli scaduti d’un anno o, se è il caso, per l’annualit in corso e per quella precedente.
3 A meno che risulti il contrario dal contratto o dalle circostanze, il fideiussore non è responsabile che per gli obblighi del debitore principale sorti posteriormente alla sottoscrizione della fideiussione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.