CCS Art. 497 -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 497 CCS dal 2024

Art. 497 Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 497 3. Diritti dei creditori

Se il contraente che ha disposto della sua eredit è insolvente al momento dell’apertura della sua successione, e gli eredi non soddisfano i creditori, il rinunciante ed i suoi eredi possono essere richiesti del pagamento dei debiti in quanto, negli ultimi cinque anni dalla morte del disponente, abbiano ricevuto una controprestazione sul di lui patrimonio e se ne trovino ancora arricchiti al momento dell’aperta successione.


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