CCS Art. 492a -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 492a CCS dal 2022

Art. 492a Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 492a V. Discendenti incapaci di discernimento (1)

1 Se un discendente durevolmente incapace di discernimento non lascia discendenti né coniuge, il disponente può prevedere la sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza.

2 La sostituzione fedecommissaria si estingue per legge se il discendente, contro ogni aspettativa, diviene capace di discernimento.

(1) Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

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