Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 49

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 49 OETV dal 2025

Art. 49 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 49 Serbatoi e condutture

1 I serbatoi e le condutture del carburante, del liquido dei freni e di altri liquidi devono essere stagni e resistenti alla corrosione provocata dal loro contenuto. Non possono essere di materia facilmente infiammabile e devono essere separati o protetti dal motore e da altre parti soggette a surriscaldamento. Gocce o vapori del carburante non devono accumularsi o potersi accendere al contatto con parti surriscaldate.

2 I serbatoi e le condutture devono potere essere protetti il più possibile contro i danni causati da collisioni, da parti mobili del veicolo, ecc.

3 Le macchine a vapore con le rispettive installazioni per l’uso di carburanti di riserva non devono lasciare cadere residui liquidi o solidi sulla carreggiata.

4 I generatori, i serbatoi e le condutture per gas carburante devono essere stagni e protetti contro i ritorni di fiamma. I dispositivi di chiusura e di regolazione devono presentare riferimenti tali da permettere di vedere chiaramente se sono aperti o chiusi.

5 I serbatoi e le condutture nei quali gas o liquidi sono sotto pressione o possono essere messi sotto pressione devono avere una resistenza sufficiente e essere muniti delle valvole di sicurezza necessarie. Nella misura in cui non corrispondano alle prescrizioni di cui nell’allegato 2, i serbatoi di gas infiammabili o di gas carburante fissati stabilmente al veicolo come anche i recipienti per gas liquefatti a bassa temperatura sottostanno alle norme per i corrispondenti contenitori di trasporto. (1)

6 In assenza di prescrizioni speciali, l’esame successivo e la manutenzione di serbatoi e condutture si basano sulle indicazioni del costruttore. (2)

(1) Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218).
(2) Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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