Art. 49 CPP dal 2024

Art. 49 Atti procedurali eseguiti su domanda della Confederazione o di un altro Cantone Principi
1 I pubblici ministeri e le autorit giudicanti della Confederazione e dei Cantoni possono domandare alle autorit penali di altri Cantoni o della Confederazione l’esecuzione di atti procedurali. L’autorit richiesta non esamina né l’ammissibilit né l’adeguatezza degli atti procedurali stessi.
2 La trattazione dei reclami contro i provvedimenti d’assistenza giudiziaria compete rispettivamente alle autorit del Cantone richiedente o della Confederazione. Dinanzi alle autorit del Cantone richiesto o della Confederazione, i provvedimenti d’assistenza giudiziaria possono essere impugnati soltanto per quanto concerne la loro esecuzione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.