Art. 489 CCS dal 2025

Art. 489 Apertura della sostituzione
1 La trasmissione dell’eredità al sostituito avviene, salvo contraria disposizione, alla morte dell’istituito.
2 Se la disposizione indica un altro momento non ancora trascorso alla morte dell’istituito, l’eredità passa agli eredi di questo, contro garanzia.
3 Se per un qualsiasi motivo quel momento non può più verificarsi, l’eredità è devoluta definitivamente agli eredi dell’istituito.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.