Art. 481 CCS dal 2022

Art. 481 Capo terzo: Dei modi di disporre
1 Ognuno può disporre di tutti i suoi beni, o di parte di essi, per testamento o per contratto successorio, nei limiti della porzione disponibile.
2 La parte di cui il defunto non ha disposto è devoluta ai suoi eredi legittimi.
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