LMP Art. 48 - Pubblicazioni

Einleitung zur Rechtsnorm LMP:



Art. 48 LMP dal 2022

Art. 48 Legge federale sugli appalti pubblici (LMP) drucken

Art. 48 Pubblicazioni

1 Nella procedura di pubblico concorso e in quella selettiva il committente pubblica il preavviso, il bando, l’aggiudicazione e l’interruzione della procedura su una piattaforma Internet per le commesse pubbliche gestita congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Il committente pubblica inoltre le aggiudicazioni per incarico diretto di commesse d’importo uguale o superiore al valore soglia determinante per la procedura di pubblico concorso o selettiva. Le aggiudicazioni per incarico diretto secondo l’allegato 5 numero 1 lettere c e d non sono pubblicate.

2 La documentazione del bando è di norma messa a disposizione simultaneamente e in forma elettronica. L’accesso a queste pubblicazioni è gratuito.

3 L’organizzazione incaricata dalla Confederazione e dai Cantoni dello sviluppo e della gestione della piattaforma Internet può riscuotere emolumenti o tasse dal committente, dagli offerenti e da altri utenti della piattaforma o delle prestazioni di servizi a essa connesse. Gli emolumenti e le tasse sono calcolati in funzione del numero delle pubblicazioni o dell’entit delle prestazioni utilizzate.

4 Per ogni commessa pubblica che rientra nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali e che non è messa a concorso in una delle lingue ufficiali dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il committente pubblica simultaneamente una sintesi del bando in una delle lingue ufficiali dell’OMC. La sintesi contiene almeno le seguenti indicazioni:

  • a. l’oggetto dell’appalto pubblico;
  • b. il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
  • c. l’indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando.
  • 5 Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori requisiti concernenti le lingue delle pubblicazioni, della documentazione del bando, delle comunicazioni degli offerenti e della procedura. Può tenere adeguatamente conto delle diverse realt linguistiche presenti in Svizzera. Può differenziare i requisiti in funzione dei tipi di prestazione. Fatte salve eccezioni espressamente precisate dal Consiglio federale, devono essere osservati i seguenti principi:

  • a. in caso di commesse edili, nonché forniture e prestazioni di servizi in relazione con esse, i bandi e le aggiudicazioni sono pubblicati almeno in due lingue ufficiali, in particolare nella lingua ufficiale del luogo della costruzione;
  • b. in caso di forniture e prestazioni di servizi, i bandi e le aggiudicazioni sono pubblicati almeno in due lingue ufficiali;
  • c. per le comunicazioni degli offerenti è ammessa ogni lingua ufficiale.
  • 6 Le aggiudicazioni di commesse che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali sono di norma pubblicate entro un termine di 30 giorni. La comunicazione contiene le seguenti indicazioni:

  • a. il tipo di procedura applicata;
  • b. l’oggetto e l’entit della commessa;
  • c. il nome e l’indirizzo del committente;
  • d. la data dell’aggiudicazione;
  • e. il nome e l’indirizzo dell’offerente scelto;
  • f. il prezzo complessivo dell’offerta scelta o, eccezionalmente, i prezzi complessivi minimi e massimi delle offerte considerate nella procedura di aggiudicazione, compresa l’imposta sul valore aggiunto.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.