Art. 48 CCS dal 2024

Art. 48 Trattati intercantonali
1 I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d’interesse regionale.
2 La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze.
3 I trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione.
4
5 I Cantoni rispettano il diritto intercantonale. (1)
(1) (2)(2) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.