Art. 48 LTF dal 2024

Art. 48 Osservanza
1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.
2 In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione. (1)
3 Il termine è reputato osservato anche se l’atto scritto perviene in tempo utile all’autorit inferiore o a un’autorit federale o cantonale incompetente. In tal caso, l’atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale.
4 Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l’importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.