Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) Art. 47a

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAMaI:



Art. 47a LAMaI dal 2025

Art. 47a Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 47a (1) Organizzazione per le strutture tariffali nel settore delle cure ambulatoriali

1 Le federazioni dei fornitori di prestazioni e quelle degli assicuratori istituiscono un’organizzazione competente per l’elaborazione, lo sviluppo, l’adeguamento e la manutenzione delle strutture tariffali nel settore delle cure mediche ambulatoriali. Le federazioni partecipanti vi sono rappresentate in modo paritetico.

2 Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di istituire un’organizzazione a federazioni che sono competenti per le strutture tariffali di altre cure ambulatoriali.

3 Se tale organizzazione manca o non corrisponde alle condizioni legali, il Consiglio federale la istituisce per le federazioni dei fornitori di prestazioni e per quelle degli assicuratori.

4 Se le federazioni dei fornitori di prestazioni e quelle degli assicuratori non si accordano sui principi relativi alla forma, all’esercizio e al finanziamento dell’organizzazione, il Consiglio federale stabilisce tali principi dopo aver sentito le organizzazioni interessate.

5 I fornitori di prestazioni e gli assicuratori comunicano gratuitamente all’organizzazione i dati necessari per l’elaborazione, lo sviluppo, l’adeguamento e la manutenzione delle strutture tariffali nel settore delle cure ambulatoriali.

6 In caso di violazione dell’obbligo di comunicare i dati di cui al capoverso 5, il DFI può, su richiesta dell’organizzazione, prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni interessati. Le sanzioni consistono:

  • a. nell’ammonizione;
  • b. nella multa sino a 20 000 franchi.
  • 7 I partner tariffali sottopongono per approvazione al Consiglio federale le strutture tariffali elaborate dall’organizzazione e i relativi adeguamenti.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 837; FF 2019 4981). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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