OR Art. 470 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 470 OR dal 2025
Art. 470 Revoca
1 L’assegnante può revocare l’assegno in confronto dell’assegnatario, a meno che non glielo abbia rilasciato ad estinzione d’un suo debito od altrimenti nell’interesse di esso assegnatario.
2 In confronto dell’assegnato, l’assegno può essere revocato finché egli non abbia dichiarato all’assegnatario di accettarlo.
2bis Se le regole di un sistema di pagamento non dispongono diversamente, l’assegno nel traffico scritturale dei pagamenti è irrevocabile non appena l’importo del trasferimento è stato addebitato sul conto dell’assegnante. (1)
3 Colla dichiarazione di fallimento dell’assegnante si ritiene revocato l’assegno non ancora accettato.
(1) Introdotto dall’all. n. 3 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° ott. 2009 ([RU 2009 3577]; [FF 2006 8533]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.