Art. 47 CPS dal 2024

Art. 47 Sezione 3: Della commisurazione della pena
1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avr sulla sua vita.
2 La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilit dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilit che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
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