Art. 47 LL dal 2023

Art. 47 di lavoro e dei permessi concernenti la sua durata (1)
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2 L’ordinanza stabilisce quali orari di lavoro devono essere comunicati all’autorit cantonale.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998 978).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.