LL Art. 47 -

Einleitung zur Rechtsnorm LL:



Art. 47 LL dal 2023

Art. 47 Legge sul lavoro (LL) drucken

Art. 47 di lavoro e dei permessi concernenti la sua durata (1)

1 Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori, mediante affissione o in un altro modo appropriato:

  • a. l’orario di lavoro e le autorizzazioni di lavoro accordate e
  • b. le relative disposizioni di protezione speciale.
  • 2 L’ordinanza stabilisce quali orari di lavoro devono essere comunicati all’autorit cantonale.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998 978).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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