Art. 46a LCA dal 2024

Art. 46a Fallimento dello stipulante (1)
1 In caso di fallimento dello stipulante il contratto sussiste e l’amministrazione del fallimento è responsabile del suo adempimento. Sono fatti salvi l’articolo 81 e le disposizioni della presente legge relative all’estinzione del contratto.
2 Le pretese e le prestazioni derivanti dall’assicurazione di beni impignorabili secondo l’articolo 92 della legge federale dell’11 aprile 1889 (2) sulla esecuzione e sul fallimento non rientrano nella massa fallimentare.
(1) Introdotto dall’all. n. 3 della L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori (RU 1978 1836; FF 1976 II 859). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).(2) RS 281.1
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