Art. 46 ONC dal 2025

Art. 46 Norme per gli altri utenti della strada
1 Sulla carreggiata, i pedoni devono circolare a destra e non a sinistra, quando solamente su quel lato vi è la possibilità di scansarsi oppure quando essi conducono un veicolo che non sia una carrozzella per bambini. Essi evitano di passare frequentemente da un lato all’altro della strada.
2 I pedoni evitano di sostare inutilmente sulla carreggiata, soprattutto nei punti senza visuale e stretti, sulle intersezioni, di notte o per cattivo tempo.
3 Alle fermate delle tranvie e delle ferrovie su strada, sprovviste di banchina, i pedoni possono lasciare il marciapiede solo dopo che il veicolo si sia fermato.
(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.