Art. 46 LAgr dal 2023
Art. 46 Capitolo 3: Economia zootecnicaSezione 1: Orientamento strutturale Effettivi massimi
1 Il Consiglio federale può fissare effettivi massimi per azienda per le singole specie di animali da reddito.
2 Qualora un’azienda detenga diverse specie di animali da reddito, la somma delle singole quote percentuali rispetto agli effettivi massimi consentiti non può superare il 100 per cento.
3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per:a. le aziende sperimentali e le stazioni di ricerche agronomiche della Confederazione nonché la Scuola di avicoltura di Zollikofen e il Centro degli esami funzionali d’ingrasso e di macellazione dei suini di Sempach;b. (1) le aziende che svolgono un’attivit d’interesse pubblico d’importanza regionale smaltendo, nell’alimentazione dei suini, sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di prodotti alimentari.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 3463 ][3863]; [FF 2012 1757]).
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