Art. 46 LL dal 2023
Art. 46 e altri atti (1)
RS 235.1Il datore di lavoro deve tenere a disposizione delle autorit d’esecuzione e di vigilanza gli elenchi e gli altri atti, da cui risultano le indicazioni necessarie all’esecuzione della presente legge e delle relative ordinanze. Per il resto sono applicabili le disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. VII 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 ([RU 2000 1891]; [FF 1999 7979]).
(2) Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 77 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 ([RU 2022 491]; [FF 2017 5939]).
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