LStrl Art. 46 - Attivit? lucrativa del coniuge e dei figli

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 46 LStrl dal 2024

Art. 46 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 46 Attivit lucrativa del coniuge e dei figli

Il coniuge e i figli di un cittadino svizzero o di uno straniero titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 42–44) possono esercitare un’attivit lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera.


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