LStrl Art. 45a - Nullità del matrimonio

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 45a LStrl dal 2025

Art. 45a Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 45a (1) Nullità del matrimonio

Se nell’ambito della verifica dell’adempimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare con il coniuge secondo gli articoli 42–45 le autorità competenti rilevano indizi di una causa di nullità conformemente all’articolo 105 numero 5 o 105a del Codice civile (2) (CC), ne informano l’autorità competente secondo l’articolo 106 CC. (3)  La domanda di ricongiungimento familiare con il coniuge è sospesa fino alla decisione di quest’autorità. Se l’autorità promuove un’azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

(1) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).
(2) RS 210
(3) Nuovo testo giusta il l’all. n. 1 della LF del 14 giu. 2024 (Misure contro i matrimoni con minorenni), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 590; FF 2023 2127).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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