OR Art. 455 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 455 OR dal 2025
Art. 455 Imprese di trasporto concesse od esercitate dallo Stato
1 Le imprese di trasporto soggette a concessione dello Stato non possono, mediante particolari convenzioni o regolamenti, preventivamente escludere o limitare a loro profitto l’applicazione delle disposizioni di legge sulla responsabilità del vetturale.
2 Sono eccettuate le clausole derogatorie dichiarate ammissibili nel presente titolo.
3 Sono riservate le disposizioni speciali sui contratti di trasporto con i fornitori di servizi postali, con le ferrovie e con i battelli a vapore. (1)
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della L del 7 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 ([RU 2012 4993]; [FF 2009 4493]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.